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Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attivita', anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari. Per i magistrati che non hanno compiuto tale periodo di attivita' perche' addetti a funzioni non giudiziarie, la disposizione di cui al precedente comma non si applica fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 21 aprile 1979

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