Art. 5 — Requisito del servizio giudiziario
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Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attivita', anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.1 Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1993, l'attivita' svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia e' equiparata, ai fini del comma precedente, a quella svolta negli uffici giudiziari.5
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1979 n. 97
1La L. 2 aprile 1979 n. 97 ha disposto (con l'art. 6 comma 3) che "Per i magistrati che al 1 gennaio 1979 sono fuori del ruolo organico della magistratura, o che lo erano in epoca precedente, il periodo di tempo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, e' ridotto a sette anni".
D.L. 28 agosto 1995, n.361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437
5Il D.L. 28 agosto 1995, n.361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 1 comma 7) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, fino alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, l'attivita' svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il Ministero di grazia e giustizia e presso gli uffici del Consiglio superiore della magistratura, nonche' quelle svolte dai magistrati applicati alla Corte costituzionale, e' equiparata ai fini del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella svolta negli uffici giudiziari".
Testo in vigore dal 29 ottobre 1995 al 28 luglio 2006
