Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1990 al 29 ottobre 1995. Leggi il testo vigente →

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attivita', anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.1 ((Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1993, l'attivita' svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia e' equiparata, ai fini del comma precedente, a quella svolta negli uffici giudiziari)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 aprile 1979 n. 97

1

La L. 2 aprile 1979 n. 97 ha disposto (con l'art. 6 comma 3) che "Per i magistrati che al 1 gennaio 1979 sono fuori del ruolo organico della magistratura, o che lo erano in epoca precedente, il periodo di tempo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, e' ridotto a sette anni".

Testo in vigore dal 29 maggio 1990 al 29 ottobre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1979 al 29 maggio 1990. 54 parole tolte, 38 parole aggiunte.

… in carriera, almeno dieci anni di attivita', anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari. tolto: Per i magistrati che non hanno compiuto tale periodo di attivita' perche' addetti a funzioni non giudiziarie, la disposizione di cui al precedente comma non si applica fino alla entrata aggiunto: Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque tolto: per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge aggiunto: non oltre la data del 31 dicembre 1993, l'attivita' svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia e' equiparata, ai fini del comma precedente, a quella svolta negli uffici giudiziari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-20;831~art5 · fonte del testo