Art. 5 — Requisito del servizio giudiziario
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Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attivita', anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari. 1 Per i magistrati che non hanno compiuto tale periodo di attivita' perche' addetti a funzioni non giudiziarie, la disposizione di cui al precedente comma non si applica fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1979 n. 97
1La L. 2 aprile 1979 n. 97 ha disposto (con l'art. 6 comma 3) che "Per i magistrati che al 1 gennaio 1979 sono fuori del ruolo organico della magistratura, o che lo erano in epoca precedente, il periodo di tempo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, e' ridotto a sette anni".
Testo in vigore dal 21 aprile 1979 al 29 maggio 1990
