Art. 7 — Nomina a magistrato di Cassazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1973 al 21 maggio 1982. Leggi il testo vigente →
I magistrati che hanno conseguito la valutazione favorevole sono nominati magistrati di Cassazione secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianita'. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 20, la nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianita' prevista dall'articolo 4. Nel caso previsto dall'articolo 6 la nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 21 maggio 1982
