Art. 7 — Nomina a magistrato di Cassazione
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I magistrati che hanno conseguito la valutazione favorevole sono nominati magistrati di Cassazione secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianita'. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 20, la nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianita' prevista dall'articolo 4. Nel caso previsto dall'articolo 6 la nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza del 7 - 10 maggio 1982 n. 86 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 7 nella parte in cui prevede che la conseguita valutazione favorevole comporti la nomina a magistrato di cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anziche' la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneita' ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina".
Testo in vigore dal 21 maggio 1982 al 28 luglio 2006
