Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1975 al 28 febbraio 1987. Leggi il testo vigente →
La tabella A, allegata alla presente legge, comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonche' della popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge. E' ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 11 della tabella A annessa alla presente legge. La tabella B, allegata alla presente legge, comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il commercio con l'estero, da emanarsi su motivata proposta della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, le tabelle di cui ai commi precedenti potranno essere variate quantitativamente e qualitativamente, fermo restando per altro il valore globale delle agevolazioni alla data di entrata in vigore, della presente legge. La variazione avra' decorrenza dal 1 luglio e sara' fatta con i dati acquisiti al 1 gennaio precedente, secondo le tabelle allegate alla presente legge. Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge, previsto dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, e' svolto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura "di Gorizia, integrata da 3 rappresentanti della amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da 6 rappresentanti del comune di Gorizia, di cui 2 della minoranza, da 2 rappresentanti del comune di Savogna di Isonzo, di cui uno della minoranza.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1975 al 28 febbraio 1987
