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((La tabella A allegata alla presente legge comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno locale del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, nonche' di quello di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge, come individuato dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47)). E' ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 11 della tabella A annessa alla presente legge. La tabella B, allegata alla presente legge, comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438. Con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1 gennaio 1986. La variazione avra' decorrenza dal 1 luglio e sara' fatta con i dati acquisiti al 1 gennaio precedente. La deliberazione e' sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata. Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge, previsto dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, e' svolto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura "di Gorizia, integrata da 3 rappresentanti della amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da 6 rappresentanti del comune di Gorizia, di cui 2 della minoranza, da 2 rappresentanti del comune di Savogna di Isonzo, di cui uno della minoranza.

Testo in vigore dal 24 novembre 1991 al 1 agosto 2008

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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