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I responsabili dell'apposizione dei cartellini relativi alle sementi standard devono:

  • a)informare, a mezzo lettera raccomandata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'inizio e della fine della loro attivita';
  • b)tenere una contabilita' relativa a tutte le partite di sementi standard, che deve essere mantenuta a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per almeno tre anni; tale contabilita' deve essere documentata attraverso il registro di carico e scarico conforme all'allegato n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in pagine o schede riservate alle sementi standard;
  • c)tenere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per almeno due anni a partire dalla ultima registrazione di vendita, un campione testimone delle sementi delle varieta' per le quali non e' prescritta una selezione conservatrice;
  • d)prelevare un campione di ciascun lotto destinato alla commercializzazione e tenerlo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per almeno due anni. L'obbligo di cui alla lettera c) e' applicabile solo ai responsabili che sono nel contempo produttori. Le operazioni di cui ai precedenti punti b) e d) sono sottoposte a vigilanza ufficiale, effettuata attraverso sondaggi.

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art15 · fonte del testo