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Dopo il quarto comma dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' aggiunto il seguente comma: "Ricorrendo le cause di cui sopra, il Ministro per la agricoltura e le foreste puo' altresi' autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varieta' non iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo articolo 19 ne' nei cataloghi di varieta' delle Comunita' europee".
Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021
