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I prodotti sementieri appartenenti a varieta' iscritte nei registri di cui al successivo articolo 4, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartengono alle categorie di base, certificata e standard, previste dal precedente articolo 2. Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base e certificata devono essere muniti, in aggiunta ad un cartellino che deve recare le indicazioni del nome ed indirizzo della ditta produttrice, di un cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 1 della presente legge. Il colore del cartellino e' bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Le sementi appartenenti alla categoria standard e le piccole confezioni di sementi della categoria "certificata" devono essere vendute, poste in vendita o messe altrimenti in commercio munite di un cartellino del produttore. I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore. Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge ed essere di colore azzurro per le sementi della categoria "certificata" e giallo scuro per quelle della categoria standard. Tale cartellino puo' essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro. I cartellini di cui al presente articolo e la scritta indelebile impressa sull'involucro, di cui al precedente comma, non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti, quando gli attestati interni riproducano tutte le prescritte indicazioni e siano leggibili attraverso l'imballaggio. Per le varieta' notoriamente conosciute alla data del 1 luglio 1970 e' consentito di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice. In tal caso gli interessati dovranno darne preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' fatto comunque divieto di fare riferimento a particolari proprieta' relative alla selezione conservatrice.
Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 10 agosto 1982
