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Le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano ufficialmente certificato come sementi di base o sementi certificate. Le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate o siano sementi standards. Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere muniti:
- a)all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme all'allegato n. 1 della presente legge, di colore bianco per le sementi di base ed azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. E' consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive;
- b)all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al precedente punto a), che riporti le indicazioni previste ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato n. 1 della presente legge. Esso non e' indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o e' utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile. Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi della categoria "sementi certificate" devono essere muniti di un cartellino del produttore. I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore. Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge e, di colore azzurro, per le sementi certificate e, giallo scuro, per le sementi "standard". Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. Tale cartellino puo' essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro. In caso di varieta' ampiamente note al 1° luglio 1970, sull'etichetta si puo' fare riferimento ad una selezione conservatrice della varieta'. E' vietato fare riferimento a proprieta' particolari eventualmente connesse con tale selezione conservatrice. Tale riferimento segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale. Dopo una data da stabilire anteriormente al 1° luglio 1992, conformemente alla procedura prevista dall'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, sull'etichetta si potra' fare riferimento solo alle selezioni conservatrici dichiarate prima di tale data. Nel caso di sementi di base e di sementi certif- icate, l'etichetta o la stampigliatura relativa al produttore devono essere redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui al presente articolo. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 267
8Il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 267 ha disposto; - (con l'art. 10, comma 1) che "In deroga all'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, e' stabilito che le sementi di varieta' da conservazione possono essere certificate come sementi certificate di una varieta' da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4"; - (con l'art. 11, comma 1) che "In deroga all'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' stabilito che le sementi di varieta' da conservazione possono essere controllate come sementi standard di una varieta' da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3"; - (con l'art. 26, comma 1) che "In deroga all'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' stabilito che le sementi di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari possono essere controllate come sementi della categoria standard se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che "In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione".
Testo in vigore dal 26 febbraio 2011 al 14 marzo 2021
