Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1982 al 30 luglio 1991. Leggi il testo vigente →

((I prodotti sementieri non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varieta' iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo art. 4 od iscritte nel catalogo comune europeo, e se non appartenenti alle categorie di base, certificate e standard, previste dal precedente art. 2. Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere muniti:

  • a)all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme all'allegato n. 1 della presente legge,di colore bianco per e sementi di base ed azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. E' consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive; di un cartellino del produttore recante le indicazioni del nome e della sede della ditta produttrice, degli estremi della licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
  • b)all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al precedente punto a), che riporti le indicazioni previste ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato n. 1 della presente legge. Esso non e' indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o e' utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile. Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi della categoria "sementi certificate" devono essere muniti di un cartellino del produttore. I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore. Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge e, di colore azzurro, per le sementi certificate e, giallo scuro, per le sementi "standard". Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. Tale cartellino puo' essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro. Per le varieta' notoriamente conosciute alla data del 1 luglio 1970 e' consentito di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice. In tal caso gli interessati dovranno dame preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' fatto comunque divieto di fare riferimento a particolari proprieta' relative alla selezione conservatrice)).

Testo in vigore dal 10 agosto 1982 al 30 luglio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1982

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1976 al 10 agosto 1982. 131 parole tolte, 220 parole aggiunte in 3 capoversi.

I prodotti sementieri tolto: appartenenti a varieta' iscritte nei registri di cui al successivo articolo 4, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non tolto: appartengono aggiunto: appartenenti a varieta' iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo art. 4 od iscritte nel catalogo comune europeo, e se non appartenenti alle categorie di base, tolto: certificata aggiunto: certificate e standard, previste dal precedente tolto: articolo aggiunto: art. 2. Gli imballaggi tolto: dei prodotti sementieri delle categorie aggiunto: di sementi di base e tolto: certificata devono essere muniti, in aggiunta ad un cartellino che deve recare aggiunto: di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere muniti:

aggiunto: a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme all'allegato n. 1 della presente legge,di colore bianco per e sementi di base ed azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. E' consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive; di un cartellino del produttore recante le indicazioni del nome tolto: ed indirizzo aggiunto: e della sede della ditta produttrice, tolto: di un cartellino ufficiale conforme all'allegato aggiunto: degli estremi della licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

aggiunto: b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al precedente punto a), che riporti le indicazioni previste ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato n. 1 della presente legge. tolto: Il colore del cartellino e' bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Le sementi appartenenti alla categoria standard e le piccole confezioni aggiunto: Esso non e' indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o e' utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile. Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi della categoria "tolto: certificataaggiunto: sementi certificate" devono essere tolto: vendute, poste in vendita o messe altrimenti in commercio munite aggiunto: muniti di un cartellino del produttore. I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione … prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge tolto: ed essere aggiunto: e, di colore azzurroaggiunto: , per le sementi tolto: della categoria "certificata" e giallo scuro per quelle della categoriastandard. aggiunto: certificate e, giallo scuro, per le sementi "standard". Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. Tale cartellino puo' essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro. tolto: I cartellini di cui al presente articolo e la scritta indelebile impressa sull'involucro, di cui al precedente comma, non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti, quando gli attestati interni riproducano tutte le prescritte indicazioni e siano leggibili attraverso l'imballaggio. Per le varieta' notoriamente conosciute alla data del 1 luglio 1970 e' consentito di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice. In tal caso gli interessati dovranno tolto: darne aggiunto: dame preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' fatto comunque divieto di fare riferimento a particolari proprieta' relative alla selezione conservatrice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art3 · fonte del testo