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Le sementi di varieta' iscritte nel "Catalogo delle varieta' di specie di ortaggi" delle Comunita' europee non sono soggette, dopo due mesi dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ad alcuna restrizione di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta', salvo che la coltura di tale varieta' possa nuocere, sul piano fitosanitario, alla coltura di altre varieta' o specie, oppure che detta varieta' non risulti distinta, stabile e sufficientemente omogenea: in quest'ultimo caso l'esclusione dalla commercializzazione o eventuali restrizioni alla commercializzazione sono soggette alle procedure previste dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970.

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 30 luglio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art6 · fonte del testo