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Le sementi di varieta' iscritte nel "Catalogo delle varieta' di specie di ortaggi delle Comunita' europee non sono soggette con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ad alcuna restrizione di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta', fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20-bis e 20-ter della legge n. 1096 del 1971. Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente legge, si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura prevista dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970.

Testo in vigore dal 23 giugno 2001 al 14 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2001

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1991 al 23 giugno 2001. 90 parole tolte, 36 parole aggiunte.

Le sementi di varieta' iscritte nel "Catalogo delle varieta' di specie di ortaggitolto: " delle Comunita' europee non sono soggettetolto: , dopo due mesi aggiunto: con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europeetolto: , ad alcuna restrizione di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta', tolto: salvo che la coltura di tale varieta' possa nuocere, sul piano fitosanitario, alla coltura di altre varieta' o specie, oppure che detta varieta' non risulti distinta, stabile e sufficientemente omogenea: in quest'ultimo caso l'esclusione dalla commercializzazione o eventuali restrizioni alla commercializzazione sono soggette alle procedure previste dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970 aggiunto: fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20-bis e 20-ter della legge n. 1096 del 1971. Al fine di trovare migliori alternative a tolto: taluni elementi del regime di certificazione aggiunto: talune disposizioni della presente legge, si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura tolto: di cui al primo comma del medesimo art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195. La durata di un esperimento non dovra' superare 7 anni aggiunto: prevista dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art6 · fonte del testo