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Le sementi di varieta' iscritte nel "Catalogo delle varieta' di specie di ortaggi delle Comunita' europee non sono soggette con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ad alcuna restrizione di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta', fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20-bis e 20-ter della legge n. 1096 del 1971. Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente legge, si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura prevista dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970.
Testo in vigore dal 23 giugno 2001 al 14 marzo 2021
