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Le sementi di varieta' iscritte nel "Catalogo delle varieta' di specie di ortaggi" delle Comunita' europee non sono soggette, dopo due mesi dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ad alcuna restrizione di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta', salvo che la coltura di tale varieta' possa nuocere, sul piano fitosanitario, alla coltura di altre varieta' o specie, oppure che detta varieta' non risulti distinta, stabile e sufficientemente omogenea: in quest'ultimo caso l'esclusione dalla commercializzazione o eventuali restrizioni alla commercializzazione sono soggette alle procedure previste dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970. ((Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione, si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui al primo comma del medesimo art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195. La durata di un esperimento non dovra' superare 7 anni)).
Testo in vigore dal 30 luglio 1991 al 23 giugno 2001
