Art. 8 — Compatibilità fra trattamenti pensionistici
Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita', di invalidita' o indiretta, ma esclusivamente alla liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'istituto erogatore.
Testo vigente dal 31 dicembre 1991
