Art. 6
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Le disposizioni di cui all'articolo 59 - ultimo comma - del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese ai cantieri scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Ai lavoratori avviati ai cantieri di cui al precedente comma e' corrisposto a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.400, integrato con lire 100 per il coniuge a carico nonche' per gli altri familiari di cui all'articolo 35 - secondo comma - della legge 29 aprile 1949, n. 264. Detto assegno non e' cumulabile con l'indennita' o con il sussidio straordinario di disoccupazione. Oltre ai maggiori oneri di cui al comma precedente, il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assume a proprio carico, per i predetti cantieri scuola:
- a)le spese per il trattamento economico del personale istruttore entro il limite di 8 ore giornaliere di effettivo lavoro e nella misura oraria di lire 450 per l'istruttore e di lire 410 per l'aiuto istruttore;
- b)le spese per la tutela previdenziale del personale di cui alla precedente lettera a);
- c)contributi, entro il limite di 5 unita' per cantiere e di lire 2.200 pro capite per ogni giornata di effettivo lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al trattamento economico della manodopera specializzata;
- d)la spesa per eventuali contributi per l'acquisto di materiali. Tali contributi possono concedersi con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite di un milione di lire per ogni cantiere e con prevalenza in favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo.
Testo in vigore dal 19 aprile 1968 al 13 settembre 1975
