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Le disposizioni di cui all'articolo 59 - ultimo comma - del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese ai cantieri scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Ai lavoratori avviati ai cantieri di cui al precedente comma e' corrisposto a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.400, integrato con lire 100 per il coniuge a carico nonche' per gli altri familiari di cui all'articolo 35 - secondo comma - della legge 29 aprile 1949, n. 264. Detto assegno non e' cumulabile con l'indennita' o con il sussidio straordinario di disoccupazione. Oltre ai maggiori oneri di cui al comma precedente, il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assume a proprio carico, per i predetti cantieri scuola:

  • a)le spese per il trattamento economico del personale istruttore entro il limite di 8 ore giornaliere di effettivo lavoro e nella misura oraria di lire 450 per l'istruttore e di lire 410 per l'aiuto istruttore;
  • b)le spese per la tutela previdenziale del personale di cui alla precedente lettera a);
  • c)contributi, entro il limite di 5 unita' per cantiere e di lire 2.200 pro capite per ogni giornata di effettivo lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al trattamento economico della manodopera specializzata;
  • d)la spesa per eventuali contributi per l'acquisto di materiali. Tali contributi possono concedersi con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite di un milione di lire per ogni cantiere e con prevalenza in favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1968 al 13 settembre 1975

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 177/1984

    Questione infondata
    20 giugno 1984

    L'art. 6, terzo comma, della legge n. 424 del 1968, pur non prevedendo espressamente l'operatività di meccanismi di indicizzazione della retribuzione dovuta agli istruttori ed ai vice istruttori che prestano la loro opera nei cantieri-scuola di cui alla legge medesima, così da prevenirne la sopravvenuta insufficienza causata dalla svalutazione della moneta, va interpretato, alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale della Cassazione, nel senso della sua inidoneità a precludere al giudice l'esercizio del potere di adeguare ai dettami dell'art. 36 Cost. tale retribuzione di cui gli interessati lamentino l'insufficienza, senza che a tanto risulti di ostacolo la circostanza che il legislatore medesimo, per il periodo di tempo successivo a quello cui si riferisce siffatta doglianza, abbia provveduto ad elevare, in favore delle menzionate categorie di lavoratori, l'importo del trattamento economico. È, pertanto infondata la questione di costituzionalità proposta relativamente alla citata norma, sulla base dell'erronea interpretazione contraria al ricordato orientamento giurisprudenziale. - Cfr. S. nn. 27/1984, 40/1984, 67/1984.

    Art. 36 cost. · Art. 6 Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;424~art6 · fonte del testo