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All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436, e con effetto dalla data di entrata, in vigore della legge medesima, e' aggiunto il seguente comma: "Per tutte quelle ditte che abbiano ottenuto o che otterranno la concessione del sussidio dello Stato ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531".

Testo in vigore dal 10 agosto 1962 al 22 dicembre 2008

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