Art. 4
L'art. 7 e' sostituito dal seguente: "Il capitale delle "Casse" di nuova costituzione deve essere costituito in denaro e per somma non inferiore alle lire 300.000 nel caso di societa' a garanzia illimitata; alle lire 500.000 nel caso di societa' a garanzia limitata".
Testo vigente dal 19 agosto 1955
