La previsione di un termine perentorio per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la dispensa dal servizio militare di leva - diversamente da quanto stabilito nel caso di dispensa di autorità - è giustificata dalle particolari esigenze organizzative dell'amministrazione connesse alla formazione delle liste di leva ad alle successive operazioni di arruolamento e chiamata alle armi, esigenze che non ricorrono, invece, data la diversità degli istituti posti a raffronto, nell'ipotesi di dispensa di autorità in quanto in tale caso è la stessa amministrazione ad avere interesse a dispensare dalla leva un certo numero di soggetti in presenza di eccedenza rispetto al fabbisogno del personale da avviare alle armi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 22, primo comma, n. 6, della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 3 legge 11 agosto 1991, n. 269 e dell'art. 25 della stessa legge 31 maggio 1975, n. 191). red.: A.P. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 22 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 3 Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva · Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva