Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 340/1994

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 1994

    Riguardo ai requisiti richiesti per ottenere la dispensa dal servizio di leva, in seguito all'abrogazione del già previsto riferimento alla necessità di assicurare i mezzi di sussistenza alla famiglia, la legge 11 agosto 1991, n. 269 -che ampia i casi di dispensa anche in considerazione delle sopravvenute minori esigenze quantitative della leva- ha compreso fra questi, con l'art. 3, l'appartenenza a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare, in tal modo dando una esclusiva valenza al contributo che la comunità familiare, unitariamente considerata quale autonoma realtà sociale e giuridica, ha dato alla leva militare, e conseguentemente attribuendo alla dispensa, in coerenza con i valori, il precetto ed i programmi di cui all'art. 31 Cost., la funzione di provvidenza per l'agevolazione delle famiglie numerose. In questa prospettiva è perciò palesemente irrazionale che, in tale mutato contesto normativo, in contrasto con le suddette finalità, per potersi accordare la dispensa all'iscritto di cui due fratelli abbiano già adempiuto, o stiano adempiendo l'obbligo di leva, l'art. 23, primo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, continui ad imporre la ulteriore condizione consistente nel non avere un altro fratello, vivente e di età non inferiore ai quaranta anni, già goduto del beneficio, escludendo così la dispensa proprio quando la famiglia è più numerosa. Per superare tale esito, del tutto incoerente con l'art. 3, oltre che con l'art. 31, primo comma, Cost. -assorbiti gli altri profili dedotti- è peraltro sufficiente, degli impugnati commi primo e secondo del citato art. 23, dichiarare illegittimo il secondo, nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi in cui non è applicabile il primo comma dello stesso art. 23, il numero 6) dell'art. 22, primo comma. - Sull'art. 23, primo comma, legge n. 191 del 1975, in questione però diversa, anche per i parametri di scrutinio, da quella in oggetto, v. la decisione di manifesta inammissibilità pronunciata con O. n. 423/1992. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 23 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 22 Nuove norme per il servizio di leva

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  • Ordinanza n. 423/1992

    Questione inammissibile
    9 novembre 1992

    L'art. 23, comma primo, L. 31 maggio 1975 n. 191 - secondo cui l'ammissione a dispensa dal servizio di leva non è consentita quando l'avente titolo ad essa abbia un fratello vivente, di età inferiore a quarant'anni, il quale abbia già usufruito del medesimo beneficio - costituisce criterio ispiratore di disciplina ordinata a sistema. La discrezionalità del legislatore comporta pertanto la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 23, comma primo, cit., in relazione all'art. 22, n. 6, s.l., come sostituito dall'art. 3, L. n. 269 del 1991, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 52, comma secondo, Cost..

    Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 23 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 22 Nuove norme per il servizio di leva

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art23 · fonte su Normattiva