All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' aggiunto il seguente comma: "L'acquavite di vino puo' essere posta in commercio con la denominazione brandy soltanto se sia stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni".

Testo vigente dal 3 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;498~art8 · fonte del testo