All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' aggiunto il seguente comma: "L'acquavite di vino puo' essere posta in commercio con la denominazione brandy soltanto se sia stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni".
Testo vigente dal 3 maggio 1968
