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L'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, e' cosi' modificato: al primo comma la cifra 2.000.000 e' sostituita dalla seguente: 10.000.000; al secondo comma la cifra 1.000.000 e' sostituita dalla seguente: 5 milioni; al terzo comma la cifra 200.000 e' sostituita dalla seguente: 1.000.000.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1985 al 30 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-01;539~art7 · fonte del testo