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I lavoratori che fruiscono del trattamento di cui all'articolo 1 della presente legge hanno diritto all'assistenza sanitaria per se e per i loro familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme e le modalita' in atto vigenti per le gestioni assicurative interessate. Il trattamento stesso sostituisce in caso di malattia l'indennita' giornaliera a carico degli enti gestori della assicurazione contro le malattie.
Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 24 settembre 2015
