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I lavoratori che fruiscono del trattamento di cui all'articolo 1 della presente legge hanno diritto all'assistenza sanitaria per se e per i loro familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme e le modalita' in atto vigenti per le gestioni assicurative interessate. Il trattamento stesso sostituisce in caso di malattia l'indennita' giornaliera a carico degli enti gestori della assicurazione contro le malattie.

Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 24 settembre 2015

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 619/1987

    Questione infondata
    30 dicembre 1987

    I lavoratori posti in trattamento di cassa integrazione ordinaria ad ore zero, hanno diritto a tutte le prestazioni spettanti ai lavoratori ammalati, ivi compresa l'indennita` di malattia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, comma secondo, L. 8 agosto 1972, n. 464, sollevata sotto il profilo che non sarebbe previsto il diritto all'indennita` di malattia per i lavoratori in cassa integrazione ordinaria ad ore zero).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 3 Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-08-08;464~art3 · fonte del testo