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Nei casi di crisi economiche settoriali o locali, il trattamento speciale previsto dall'articolo 8 della legge 5 novembre 968, n. 1115, puo' essere corrisposto per successivi periodi trimestrali, mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al presente articolo spetta altresi' il diritto all'assistenza sanitaria anche per i familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme vigenti per le gestioni assicurative interessate.

Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 11 agosto 1991

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 337/1992

    Questione infondata
    15 luglio 1992

    Mentre il trattamento speciale di disoccupazione, regolato dal combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, presuppone la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento del prestatore d'opera per cessazione dell'attività produttiva in cui era occupato, e ha funzione di conservare transitoriamente - nella misura di due terzi, poi elevati a quattro quinti - la retribuzione percepita nell'ultimo mese di occupazione, il trattamento di integrazione salariale, invece, presuppone la continuazione del rapporto di lavoro e perciò è calcolato sulla retribuzione in corso, avendo la funzione di sostituire temporaneamente all'obbligazione retributiva del datore di lavoro, che rimane sospesa, l'obbligazione previdenziale, commisurata alla prima, dell'ente gestore della Cassa. Pertanto, anche se l'uno, come l'altro, istituto sono entrambi riconducibili nel quadro degli strumenti di lotta contro la disoccupazione, la diversità di presupposti e funzione che li contraddistingue, non consente di far richiamo alla regolamentazione dell'integrazione quadagni per contestare, di fronte all'art. 3 Cost., la legittimità costituzionale della disciplina del trattamento speciale di disoccupazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 8 Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1972-08-08;464~art4 · fonte del testo