Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: "La designazione ha luogo entro i trenta giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica". Il terzo comma dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: "A ciascun ordine spetta un voto sino a cento iscritti; da centouno a cinquecento iscritti, un voto piu' un voto ogni duecento iscritti o frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecentouno iscritti in poi, tre voti piu' un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre i primi cinquecento"
Testo vigente dal 24 febbraio 1992
