Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: "La designazione ha luogo entro i trenta giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica". Il terzo comma dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: "A ciascun ordine spetta un voto sino a cento iscritti; da centouno a cinquecento iscritti, un voto piu' un voto ogni duecento iscritti o frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecentouno iscritti in poi, tre voti piu' un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre i primi cinquecento"

Testo vigente dal 24 febbraio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;152~art8 · fonte su Normattiva