L'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito dal seguente: "Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco. Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono. Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del sindaco. Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata. La concessione della licenza e' comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza. Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto. Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della localita' nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa. Chiunque puo' prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione. La licenza edilizia non puo' avere validita' superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovra' presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza cosi' delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalita' esecutive che siano fissate nella licenza edilizia".

Testo vigente dal 31 agosto 1967

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 339/1985

    Questione infondata
    13 dicembre 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41 e 52 Cost., dell'art. 31, penultimo comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150 come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui prevede la decadenza delle licenze edilizie in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche salvo che i lavori relativi siano iniziati e vengano terminati entro il termine di tre anni dalla data di inizio in quanto: il termine triennale di cui al novellato art. 31, penultimo comma, si applica soltanto alle licenze rilasciate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967; il termine stesso non può dirsi affatto inadeguato al caso delle licenze contrastanti con le sopravvenute previsioni urbanistiche; la prevista decadenza delle licenze medesime non comporta nessuna disparità di trattamento costituzionalmente censurabile e la libera iniziativa economica dei costruttori e il godimento delle aree fabbricabili, giustamente devono sottostare ai provvedimenti nei quali si concreta il governo del territorio.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 10 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 196/1983

    Questione infondata
    29 giugno 1983

    È manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., degli artt. 31 e 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo novellato degli artt. 10 e 13 l. 6 agosto 1967, n. 765, 15 e 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non prevedono la corresponsione di un adeguato indennizzo in favore del proprietario del terreno considerato edificabile nel caso di ritardo nella emanazione dei piani e programmi di attuazione del piano regolatore generale, in quanto del tutto irrilevante nel giudizio a quo concernente l'accertamento della responsabilità penale di un imputato di aver costruito senza concessione. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perché già decise, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 41 (nel testo successivante novellato) della l. 17 agosto 1942, n. 1150, e 2 lett. c), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevate rispettivamente in riferimento agli artt. 3 Cost. e 3 e 79 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. nn. 47/1979 e 49/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 79 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 156/1983

    Questione infondata
    8 giugno 1983

    Questa Corte ha ritenuto legittimo, proprio in riferimento al termine "costruzione", l'uso, da parte del legislatore penale, di espressioni di comune esperienza come "limitata entità" e "limitate modificazioni", osservando che le stesse non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765 sollevata sotto il profilo che la norma impugnata, con il termine "costruzione", non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale). - S. n. 49/1980.

    Art. 25 cost. · Art. 10 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;765~art10 · fonte su Normattiva