Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

Art. 4 — Assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dal seguente, con effetto dal 1 gennaio 1985: "ART. 9. - Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti commi: "Alla vedova di cui ai commi precedenti e' liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidita', contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purche' la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza. Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia gia' stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore. Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra"". L'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' abrogato. Ove la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dal presente articolo, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi negli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.

Testo vigente dal 15 ottobre 1986

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 61/2003

    Questione infondata
    28 febbraio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 - che sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, l'art. 9 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 che, a sua volta, inserisce, dopo il terzo, tre commi all'art. 38 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede non il solo rapporto di coniugio, come è per la pensione ordinaria di riversibilità, ma anche la convivenza quale presupposto per l'erogazione dell'assegno supplementare previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 834 del 1981. Infatti non è irragionevole ed ingiustificata la 'ratiò della disciplina legislativa in questione, la quale tiene conto di una situazione completamente diversa da quella relativa alla reversibilità delle pensioni ordinarie e persegue lo scopo di assicurare un ristoro economico ulteriore a chi abbia prestato una costante e diuturna assistenza al mutilato o all'invalido di guerra.

    Art. 3 cost. · Art. 4 Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra · Art. 1 Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra · Art. 38 Testo unico pensioni di guerra

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656~art4 · fonte su Normattiva