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In caso di riconosciuta idoneita' fisica del soggetto esaminato, il certificato suddetto deve attestare, in modo specifico:

  • 1)che l'udito e la vista del titolare e, ove si tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione dei personale specializzato la cui attitudine al lavoro non e' suscettibile di essere diminuita per il daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti;
  • 2)che il titolare non e' affetto da alcuna malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio di bordo, o che comporti dei rischi per la salute dell'altro personale di bordo. Fermo restando il disposto dell'articolo 323 del Codice della navigazione, il suddetto certificato ha validita' per la durata di due anni dalla data del rilascio. Se il periodo di validita' scade in corso di viaggio, il certificato resta valido fino alla fine del viaggio.

Testo in vigore dal 29 novembre 1962 al 24 ottobre 2013

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