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All'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono aggiunti i seguenti due commi: "I tassi di interesse, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, per i mutui concessi dagli Istituti di credito indicati nella legge stessa, si applicano anche ai finanziamenti accordati sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102, e successive integrazioni. Per consentire l'adozione dei tassi di interesse suddetti, la Cassa per il Mezzogiorno ha facolta' di concedere agli Istituti di credito, di cui al comma precedente, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalita' di cui al primo comma del presente articolo. L'onere relativo fara' carico al Tesoro dello Stato e formera' oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verra' effettuato il 30 giugno 1961".

Testo in vigore dal 4 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1959-07-18;555~art10 · fonte del testo