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[1]Agli effetti delle disposizioni dell'articolo 5, lettera f), e dell'articolo 6, primo comma, della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, costituiscono prestazioni al dettaglio tutte, le prestazioni di privati servizi di natura personale, le lavorazioni, manutenzioni, riparazioni di beni mobili ed immobili e le installazioni in immobili, da chiunque effettuate nei confronti di privati consumatori, sempreche' i corrispettivi pattuiti verbalmente o per iscritto non superino nel loro ammontare le lire 400.000 comprensivo di ogni spesa sostenuta e del valore del materiale eventualmente impiegato. La lettera c) dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e' cosi' modificata: "spedizionieri, agenti e mediatori marittimi, agenzie di citta' delle ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco, carrettieri, mulattieri, barrocciai, vetturini e barcari, anche se costituiti in cooperative i cui redditi agli effetti della imposta di ricchezza mobile siano classificati o classificabili in categoria C-1". Sono abrogati l'articolo 1, primo comma, della legge 4 luglio 1941, n. 770, e l'articolo 33 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10. Per le prestazioni previste dal primo comma del presente articolo, nonche' per le prestazioni di pubblici servizi, compresi quelli aventi per oggetto somministrazioni di merce, da chiunque esercitati e comunque la prestazione o somministrazione in cui si concreta il pubblico servizio risulti pattuita, resta fermo il diritto alla rivalsa dell'imposta anche nei confronti delle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato e di quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

[2]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 30/11/1961, n. 297 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 27 novembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-31;1196~art3 · fonte del testo