1. L'articolo 323 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 323. - (Abuso d'ufficio). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se il fatto e' commesso per procurare a se' o ad altri in ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni".

Testo vigente dal 27 aprile 1990

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 6/1992

    Questione infondata
    22 gennaio 1992

    È da escludere che nella modifica degli artt. 323 e 324 cod. pen., da parte degli artt. 13 e 20, in combinato disposto, della legge 26 aprile 1990, n. 86, alla sancita abrogazione della fattispecie dell'interesse privato in atti di ufficio, conseguente alla più complessa ed articolata repressione dell'abuso di ufficio - assurto da ipotesi residuale a fattispecie di reato caratterizzata da peculiari connotazioni soggetive ed oggettive - fosse necessario porre riparo, riguardo ai fatti commessi prima della nuova legge, come richiesto nel caso dal giudice a quo, con una espressa disciplina transitoria. Ed è quindi incensurabile, in quanto sicuramente non arbitraria, la scelta di non prevederla, adottata in proposito dal legislatore. In via interpretativa, peraltro, la predetta disciplina risulta individuata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ormai consolidata, anche a seguito di decisione delle Sezioni unite, nel senso di ritenere operanti i principi disciplinanti la successione della legge penale nel tempo, con la conseguente applicabilità dell'abrogato art. 324 quando questo si riveli, "quoad poenam", norma più favorevole. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 323 c.p. · Art. 324 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 66/1991

    Questione inammissibile
    8 febbraio 1991

    Questione manifestamente inammissibile per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, mancando nell'ordinanza di rimessione ogni riferimento al procedimento cui essa inerisce.

    Art. 323 c.p. · Art. 324 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-04-26;86~art13 · fonte su Normattiva