Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 27 Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge 26 aprile 1990 n. 86, nella parte in cui non estende al reato di peculato militare la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità da essa introdotta (con l'inserimento nel codice penale del nuovo articolo 323-bis) con riguardo (anche) al delitto di peculato comune. Proprio il parallelismo strutturale delle due comparate figure di peculato, sottolineato dal giudice 'a quò (in consonanza, del resto, con la giurisprudenza della Corte) da' ragione della limitazione dell'attenuante in esame (di carattere speciale ma ad effetto comune) al solo delitto di peculato del pubblico ufficiale, la cui pena minima, fissata in anni tre dall'articolo 314 del codice penale, può per l'effetto essere diminuita fino a un terzo e cioè fino ad anni due, così allineandosi alla pena minima, già fissata in anni due, dall'art. 215 del codice penale militare di pace, per il peculato militare; per cui l'intervento additivo sollecitato dal rimettente avrebbe un risultato intrinsecamente contraddittorio rispetto a quello auspicato (in direzione del quale è già appunto orientata la disposizione denunciata) di parificazione del trattamento sanzionatorio dei due delitti di peculato. - Sentenze nn. 448/1991, 473/1990, 4/1974, sul parallelismo strutturale tra i reati di peculato comune e peculato militare.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 215 c.p. · Art. 323-bis c.p.