L'articolo 74 del nuovo testo della legge sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "L'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche mappali, puo' ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento vistati dall'ufficio del catasto competente. L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti a separata utilizzazione puo' ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art46 · fonte su Normattiva