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I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

  • 1)Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
  • 2)Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
  • 3)Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
  • 4)Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
  • 5)Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
  • 6)Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
  • 7)Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
  • 8)Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
  • 9)Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nello allegato 1 che fa parte integrante della presente legge. L'esame per l'accertamento delle specie puo' essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nello allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facolta' di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Universita' mediante rilascio di certificazione scritta.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1985 al 9 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1985-12-16;752~art2 · fonte su Normattiva