Norme

Art. 1

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Sono soppresse tutte le gestioni non previste da norme legislative o regolamentari esistenti presso la Amministrazione della pubblica istruzione nel settore delle antichita' e belle arti e presso gli Istituti da questa dipendenti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme pertinenti alle suddette gestioni non erogate alla data di pubblicazione della legge medesima, saranno versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Del pari saranno versate al capitolo di cui al precedente comma le somme pertinenti alle stesse gestioni, conseguite dopo la data di pubblicazione della presente legge. Per le gestioni speciali previste da norme legislative o regolamentari, il Governo provvedera', nei termini di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 26 aprile 1964, n. 310. Di tali gestioni deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 741 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340~art1 · fonte del testo