Norme

Art. 10

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

In caso di disaccordo tra gli organi periferici della Amministrazione finanziaria e quelli della pubblica istruzione circa la determinazione del canone o del corrispettivo in genere, decide il Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340~art10 · fonte del testo