Norme
Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
In caso di disaccordo tra gli organi periferici della Amministrazione finanziaria e quelli della pubblica istruzione circa la determinazione del canone o del corrispettivo in genere, decide il Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000
