Art. 9
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000. 36 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Tutti i depositi eventualmente richiesti dalle Amministrazioni finanziarie a garanzia della utilizzazione dei beni dello Stato, previsti dalla presente legge, qualora abbiano durata non superiore a tre mesi, sono considerati provvisori e sono versati in Tesoreria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340~art9 · fonte del testo