Norme

Art. 3

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Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere, per ogni singola manifestazione culturale o ripresa cinematografica o televisiva, l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna. Per l'uso dei beni suddetti, per le riprese e per le prestazioni accessorie e' dovuto un canone da determinarsi dai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria, d'intesa con quelli del Ministero della pubblica istruzione, da versarsi prima dell'inizio dell'uso, tenuto conto, quanto all'ammontare, del carattere dell'attivita' che intende svolgere il concessionario. L'Amministrazione finanziaria, con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, provvede alla stipulazione ed alla approvazione delle relative convenzioni. Alla stipulazione delle convenzioni puo' intervenire un rappresentante dell'Amministrazione della pubblica istruzione. Nessun canone e' dovuto per manifestazioni aventi fini culturali o artistici, ne' per servizi televisivi che si propongano specificamente la illustrazione delle opere (l'arte o del monumento. Nei casi di cui al comma precedente deve essere data di volta in volta comunicazione della concessione alla intendenza di finanza competente per territorio.

Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340~art3 · fonte del testo