Norme

Art. 4

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Nel caso di manifestazioni singole di carattere occasionale, comprese le riprese cinematografiche e televisive, sorte per esigenze improvvise e non prevedibili per le quali non possa utilmente essere seguita la procedura della concessione dell'uso dei beni dello Stato in consegna all'Amministrazione della pubblica istruzione nei modi stabiliti dal precedente articolo 3, l'uso dei beni predetti puo' essere consentito dai competenti organi del Ministero della pubblica istruzione previo versamento di un canone, da determinarsi con provvedimento delle intendenze di finanza d'intesa con i competenti organi periferici di detto Ministero. I provvedimenti sono trasmessi all'Istituto od altro ufficio al quale sono in consegna i beni, nonche' alle Ragionerie provinciali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio a norma dell'articolo 115 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340~art4 · fonte del testo