Norme

Art. 8

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge ed i relativi decreti di approvazione sono trasmessi dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, per il controllo preventivo e per la prenotazione, alla Ragioneria, centrale presso il Ministero delle finanze od alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato a seconda che le convenzioni stesse siano state approvate dal Ministero delle finanze o dalle intendenze di finanza. Il controllo spettante alla Corte dei conti sara' rispettivamente esercitato dalle competenti Delegazioni regionali o dall'Ufficio controllo atti del Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340~art8 · fonte del testo