Art. 8
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Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge ed i relativi decreti di approvazione sono trasmessi dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, per il controllo preventivo e per la prenotazione, alla Ragioneria, centrale presso il Ministero delle finanze od alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato a seconda che le convenzioni stesse siano state approvate dal Ministero delle finanze o dalle intendenze di finanza. Il controllo spettante alla Corte dei conti sara' rispettivamente esercitato dalle competenti Delegazioni regionali o dall'Ufficio controllo atti del Ministero delle finanze.
Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000
