Norme
Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
Tutti i depositi eventualmente richiesti dalle Amministrazioni finanziarie a garanzia della utilizzazione dei beni dello Stato, previsti dalla presente legge, qualora abbiano durata non superiore a tre mesi, sono considerati provvisori e sono versati in Tesoreria.
Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000
