Norme

Art. 9

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Tutti i depositi eventualmente richiesti dalle Amministrazioni finanziarie a garanzia della utilizzazione dei beni dello Stato, previsti dalla presente legge, qualora abbiano durata non superiore a tre mesi, sono considerati provvisori e sono versati in Tesoreria.

Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340~art9 · fonte del testo