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Ai congiunti di coloro che erano in servizio attivo al momento dell'opzione presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, dopo aver optato per la cittadinanza germanica, sono deceduti senza aver revocato l'opzione, prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, oppure, dopo aver revocato l'opzione, prima che il relativo provvedimento sia stato definito, compete la riversibilita' della pensione diretta spettante al dante causa al momento della cessazione dal servizio, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni. La decorrenza della pensione da corrispondersi ai sensi dei precedente comma viene determinata, in conformita' di quanto stabilito nell'art. 10 per le diverse categorie in esso considerate.
Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008
