Art. 6 — Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici
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Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.
Testo in vigore dal 25 ottobre 1990 al 2 settembre 1995
