Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Art. 6 — Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici

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Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

Testo in vigore dal 25 ottobre 1990 al 2 settembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1990-10-20;302~art6 · fonte su Normattiva