Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Art. 6 — Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1995 al 11 dicembre 1998. Leggi il testo vigente →

Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1995, n. 340

1

La L. 8 agosto 1995, n. 340 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 6 della citata legge n. 302 del 1990 e' fissato, ai fini della presente legge, in novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore."

Testo in vigore dal 2 settembre 1995 al 11 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1990-10-20;302~art6 · fonte su Normattiva