Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Art. 6 — Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 dicembre 1998 al 18 marzo 1999. Leggi il testo vigente →

((1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda)) Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1995, n. 340

1

La L. 8 agosto 1995, n. 340 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 6 della citata legge n. 302 del 1990 e' fissato, ai fini della presente legge, in novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore."

Testo in vigore dal 11 dicembre 1998 al 18 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1990-10-20;302~art6 · fonte su Normattiva