Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.
Testo vigente dal 20 febbraio 1996
Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.
Testo vigente dal 20 febbraio 1996
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 530 cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 2, 29, comma primo, 31, comma secondo, e 32 Cost., in quanto contrasta con il principio di stretta legalità in materia di reati e di pene, sancito dall'art. 25, comma 2, Cost., una questione di legittimità costituzionale il cui accoglimento si concreti nella creazione, ovvero nel ripristino, di fattispecie incriminatrici diverse o ulteriori rispetto a quella configurata dal legislatore. - S. nn. 108/1981, 42/1977, O. n. 288/1996. red.: S. Di Palma
Art. 530 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1996-02-15;66~art1 · fonte su Normattiva