Art. 539 c.p. — Eta' della persona offesa
[1]Codice Penale-art. 539
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
[1]Codice Penale-art. 539
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
- VIOLENZA CARNALE E ATTI VIOLENTI DI LIBIDINE - ETA' DELLA PERSONA OFFESA - CONSAPEVOLEZZA O MENO DELL'ETA' MINORE DEGLI ANNI QUATTORDICI - IDENTITA' DI TRATTAMENTO PENALISTICO - DICHIARAZIONI MENDACI DELLA PERSONA OFFESA - IRRILEVANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 539 cod. pen. La questione e' gia' stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale, in riferimento ad entrambi i parametri invocati. Peraltro, la ratio della norma impugnata - che consiste nell'esigenza di una piu' accentuata tutela del minore di anni quattordici, ritenuto incapace di consenso valido alla congiunzione carnale - esclude la lamentata violazione dell'art. 3 Cost. nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci della persona offesa. - S. nn. 107/1957, 19, 20/1971, O. n. 70/1973
- VIOLENZA CARNALE E ATTI VIOLENTI DI LIBIDINE - CONSENSO DEL MINORE INFRAQUATTORDICENNE - EVOLUZIONE DEL COSTUME SOCIALE - FACOLTA' DELLA DONNA MINORENNE DI CHIEDERE L'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA - DIVERSITA' DELLE FATTISPECIE PRESE A RAFFRONTO DAL GIUDICE A QUO - NECESSITA' DI INTEGRARE LA RICHIESTA DI INTERROMPERE LA GRAVIDANZA CON IL CONSENSO DEI GENITORI O CON L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 519 e 539 cod. pen., sollevata sul presupposto dell'evoluzione del costume sociale nel senso di una maggiore capacita' delle giovani generazioni di autodeterminarsi, che ha trovato emanazione nell'art. 12 della l. n. 194 del 1978, che prevede la facolta' della donna minorenne di chiedere personalmente l'interruzione della gravidanza. Invero, da un lato, la volonta' della minore deve esser sempre integrata (o dall'assenso dei genitori o dall'autorizzazione del giudice tutelare) e pertanto non si puo' paragonare con il consenso al congiungimento carnale, che e' certamente solo personale; d'altro canto, l'asserito mutamento della situazione sociale deve essere apprezzato, in via primaria dal legislatore e comunque non e' da considerare cosi' rilevante da determinare l'accoglimento della questione.
Riguarda ancheart. 519 Codice penale
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - COD. PEN., ART. 539 - IGNORANZA DELL'ETA' DELL'OFFESO INFERIORE AGLI ANNI QUATTORDICI - IRRILEVANZA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 20 del 1971. Cfr.: sent. n. 107 del 1957.
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - COD. PEN., ART. 539 - IGNORANZA DELL'OFFESO INFERIORE AGLI ANNI QUATTORDICI - IRRILEVANZA . DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI PREVISTE NELL'ART. 519, NN. 1, 2 E 3 DELLO STESSO CODICE - GIUSTIFICAZIONE PER L'INTRINSECA DIVERSITA' DELLE FATTISPECIE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
L'art. 539 del c.p., che nega ogni rilievo all'ignoranza dell'eta' della persona offesa dal reato, se minore degli anni 14, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Invero, da un canto la norma trova eguale applicazione in tutte le ipotesi comprese nel titolo "dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume"; d'altro canto il diverso rilievo che assume l'ignoranza dell'eta' della persona offesa dal reato (o dall'inferiorita' fisica o psichica del soggetto dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 519 c.p., non da' luogo ad ingiustificata disparita' di trattamento, attesa l'intrinseca diversita' delle fattispecie.
Riguarda ancheart. 519 Codice penale
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - COD. PEN., ART. 539 - IGNORANZA DELL'ETA' DELL'OFFESO INFERIORE AGLI ANNI QUATTORDICI - IRRILEVANZA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 27, PRIMO COMMA).
L'art. 539 c.p., che nega ogni rilievo all'ignoranza dell'eta' della persona offesa dal reato, se minore degli anni 14, non contrasta con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, secondo cui si risponde penalmente soltanto per fatto proprio. Invero il soggetto attivo dei delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume ha posto in essere volontariamente una condotta materiale che e' pur sempre riferibile all'autore del reato come fatto suo proprio, qualunque sia la qualificazione giuridica da attribuirsi, nella teoria del reato, all'eta' della persona offesa.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
La Corte emana, in Camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. (Nella specie, veniva riproposta negli stessi termini la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 539 del Codice penale - riguardante l'eta' minore degli anni 14 della persona offesa - in relazione all'art. 27 della Costituzione, gia' decisa dalla Corte con sentenza n. 107 del 1957). Cfr.: 24/1956 D.
RESPONSABILITA' PENALE - CARATTERE PERSONALE E PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - ART. 539 COD. PEN.: IGNORANZA DELL'ETA' DELL'OFFESO DA PARTE DEL REO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 539 cod. pen., che dichiara irrilevante l'errore o l'ignoranza del soggetto attivo in ordine all'eta' del soggetto passivo nei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume, non esclude il nesso psichico tra azione ed evento del reato, in quanto l'eta' del soggetto passivo non attiene all'evento, ma costituisce una condizione (non obiettiva) di punibilita'. Non sussiste quindi e non e' neppure ipotizzabile un contrasto tra la citata disposizione e l'art. 27 della Costituzione che non fa alcun riferimento al divieto della c.d. responsabilita' obbiettiva. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 539 cod. pen. in relazione all'art. 27 della Costituzione.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 c.p. sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Bologna con l'ordinanza n. 731 del reg. ord. 1976; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 519 e 539 c.p. sollevata, con riferi…
ECLI:IT:COST:1983:209 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 20 del 1971. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo dell…
ECLI:IT:COST:1973:70 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Parma con ordinanza del 23 giugno 1969. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTA…
ECLI:IT:COST:1971:19 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano con ordinanza del 5 dicembre 1969. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE…
ECLI:IT:COST:1971:20 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 539 del Cod. pen., in riferimento all'art. 27 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Piacenza. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 20…
ECLI:IT:COST:1962:22 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con ordinanza 4 febbraio 1957 sulla legittimità costituzionale dell'art. 539 Cod. pen. in riferimento all'art. 27, prima e seconda parte, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1957. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -…
ECLI:IT:COST:1957:107 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 519
Codice Penale-art. 519 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 530
Codice Penale-art. 530 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 520
Codice Penale-art. 520 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 525
Codice Penale-art. 525 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 523
Codice Penale-art. 523 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 526
Codice Penale-art. 526 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, per il lenocinio di prossimi congiunti, parve troppo mite alla Commissione parlamentare, che perciò propose di elevarne il minimo ad un anno (art. 532). Anche questo è uno dei casi nei quali la Commissione, lungi dall'aver trovato eccessive le pene stabilite per singoli reati (come ha rilevato in via generale), mi ha invece invitato ad accrescerle, senza ch'io possa condiscendere al suo desiderio. Le penalità delle varie forme di lenocinio, invero, sono tra loro coordinate in modo che, modificando la pena per una di esse, occorrerebbe rivedere la misura della pena per tutte le altre. Del resto, non si può dire che una pena la quale parte da un minimo di sei mesi di reclusione e può giungere fino e quattro anni, unita alla multa da lire tremila a diecimila, sia pena inadeguata per il delitto di cui si tratta, tanto più se si tenga presente che la persona indotta alla prostituzione deve essere maggiorenne. La Commissione vorrebbe poi che il fatto di agevolare semplicemente la prostituzione, per il quale la pena è minore, fosse invece equiparato al fatto di indurre alla prostituzione, o quanto meno che «si cerchi di assicurare una più severa repressione ai casi di agevolazione, che non presentano minori caratteri di repugnante turpitudine». Conviene osservare però che, nell'economia del codice, tutti i delitti di lenocinio sono configurati nella duplice ipotesi dell'induzione (più grave) e dell'agevolazione (meno grave). Se si modificasse, quindi, una di queste disposizioni, occorrerebbe ritoccarle tutte. Ma, a parte ciò, mi pare innegabile la maggior gravità della prima ipotesi, anche le più ripugnanti turpitudini ammettendo una gradazione; e, se vi è questa differenza, è conforme a ragione che la pena sia più grave nel primo caso e meno grave nel secondo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 173
Nell'articolo 539 ho abbassato da sedici a quattordici anni il limite dell'età della persona offesa, allo scopo di rendere meno grave la deroga ai principi generali concernenti l'elemento psicologico del reato. La precocità di sviluppo dei minori in molte regioni d'Italia rendeva manifesto che il limite dei sedici anni avrebbe potuto dar luogo a una severità, non giustificata dalla realtà dei casi concreti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 174
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art539 · fonte su Normattiva