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I marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianita' e per due terzi a scelta per esami. La promozione a maresciallo ordinario e' conferita, nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei marescialli capi e dei marescialli ordinari, ai brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianita' che contino almeno tre anni di grado ed a quelli giudicati idonei all'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1952 al 29 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art2 · fonte del testo